Cosa succede se fa freddo in ufficio? Chi ha la responsabilità di garantire il benessere psicofisico dei dipendenti in azienda? Quali elementi normativi intervengono nella regolamentazione della temperatura nei luoghi di lavoro?
Per rispondere ai quesiti è necessario partire da alcune definizioni fondamentali, prima fra tutte quella della figura del capo d’azienda: il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti.
L’art. 2087 del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il codice civile impone al datore di lavoro la tutela della salute psicofisica dei dipendenti, a garanzia della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti prescritti dalla legge. Il fine è quello di destinare al lavoratore uno spazio idoneo che consenta lo svolgimento delle mansioni lavorative.
Tale disposizione è maggiormente rafforzata dalla normativa che stabilisce i criteri di sicurezza nei confronti dei lavoratori ovvero il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto, nello specifico, fissa i criteri sul microclima all’interno del posto di lavoro. Riguardo la temperatura dei locali si stabilisce che “La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori [..] si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.[..]Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
A supporto di tale orientamento giuridico interviene anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6631 del 1 aprile 2015 stabilisce come legittima l’astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia. In particolare, si legge nel testo della sentenza, che “l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro”. Riferendosi alla violazione dell’art. 2078 su citato, la Corte specifica che i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione “in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”.